FOTOVOLTAICO E IVA
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Sono stati chiariti alcuni aspetti che riguardano il trattamento fiscale della tariffa fissa per l’energia rinnovabile.
Se un privato o un ente non commerciale vende al Gse energia eolica o fotovoltaica, quindi derivante da fonti rinnovabili prodotta strettamente per il proprio fabbisogno energetico e non autoconsumata tramite impianti non superiori a 20 kWp, non sta svolgendo alcuna attività commerciale.
Di conseguenza l’incentivo che ne deriva non è imponibile ai fini Iva e costituisce reddito diverso ai fini reddituali. Nel caso in cui l’energia immessa in rete viene prodotta da privato o ente non commerciale tramite impianti di potenza oltre ai 20 Kw non a scopo personale oppure se viene prodotta da enti commerciali, gli incentivi del Conto Energia sono imponibili ai fini Iva e il reddito costituisce reddito d’impresa. La tariffa fissa onnicomprensiva è un contributo di conseguenza non viene applicata la ritenuta del 4% che è prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
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