Le rinnovabili negli edifici - certificazioni installatori

LE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI




Tra quattro anni le costruzioni nuove o ristrutturate dovranno esaudire con le rinnovabili il 50% dei consumi.
E’ stato accettato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE. Il decreto sarà comunicato alle commissioni parlamentari e alla Conferenza riunita, per poi ritornare al Consiglio dei Ministri per la convalida definitiva. Il Dlgs circoscrive gli strumenti, gli incentivi e le norme per la conquista degli obbiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
L’articolo 9 del provvedimento disciplina l’impegno di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici disponibili sottoposti a ristrutturazioni cospicue dovranno essere impiegate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le ulteriori percentuali:

1.il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è inoltrata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
2.il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è inoltrata entro l’anno successivo a quello indicato dal punto 1.
3.il 40% quando il titolo edilizio è prosciolto entro l’anno successivo all’anno indicato dal punto 2.
4.il 50% quando il titolo edilizio è prosciolto entro l’anno successivo all’anno indicato dal punto 3.
Questi valori possono essere accresciuti dalle Regioni. L’infrazione dell’impegno causa la negazione del proscioglimento del titolo edilizio. La quota di energia che oltrepassa le suddette percentuali, può accedere agli incentivi statali riservati alla promozione delle fonti rinnovabili.
In conclusione sono revocati:

-l’obbligo di presumere nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del consenso di costruire, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producono almeno 1 kW di energia per ogni unità abitativa (art.4 comma 1_bis,del dpr 380/2001). Quest’obbligo decadrebbe il 1° gennaio 2011.
-l’imposizione di produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% di acqua calda sanitaria ( art.4 comma 22 e 23, del DPR 59/2009.
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni considerevoli che aumentano del 30% le suddette percentuali di fonti rinnovabili, avranno un bonus volumetrico del 5%, restando bloccate le norme in materia di distanze minime.
I soggetti pubblici possono elargire a terzi, tramite gara, i tetti degli edifici di proprietà per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attivi in regime di scambio sul posto.
Con l’entrata in vigore del decreto per gli impianti solari termici, i piccoli impianti fotovoltaici su edifici e quelli a terra fino a 20 kW ( paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida sulle rinnovabili ) verrà surrogata la DIA (ora SCIA) segnalata nel DM del 10 settembre 2010 (Linee guida sulle rinnovabili) con la DIRE ( Denuncia di impianto sostenuto da energia rinnovabile e comunicazione di impianto alimentato da energia rinnovabile).

La DIRE comprende misure acceleratorie per quanto concerne i tempi di ottenimento dei pareri della stessa amministrazione comunale e con l’ appello alle norme della conferenza di servizi. Alla DIRE va incluso il preventivo pe la connessione stilato dal gestore della rete e accolto dal proponente. L e regioni potranno ampliare la DIRE per impianti fino a 1 MW deliberando anche i casi in cui la presentazione di più progetti riconducibili allo stesso soggetto per l’ esecuzione di impianti sostentati dalla stessa fonte rinnovabile e identificati nella stessa area, sono da valutare come un unico impianto.
Altro punto importante del decreto è la perentorietà dal 2013 di conquistare la qualifica professionale per l’attività di installazione su minima scala di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore attraverso la fruizione dei requisiti tecnico professionali e di un esame in riuscita al quale viene concesso un attestato.

L’esame include una prova pratica aspirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi geotermici poco profondi o di sistemi solari fotovoltaici o termici. La specializzazione degli installatori avrà una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subalterno alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.).).
Non ci sarà più via d’uscita per errori e installatori incompetenti. I titoli di qualificazione saranno accessibili al pubblico per via informatica, a riguardo del soggetto che li rilascia.

Condividi
Pontani Service Via Nomentana 339/d Fonte Nuova (Roma) Tel. 06.905.81.89 pontaniservice@libero.it

TOP100-SOLAR