DETRAZIONE FISCALE 55%

COSA PREVEDE LA LEGGE PER LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%?
La detrazione fiscale del 55% è approvata alla Camera
Il Decreto Legge 29/11/2008 “Decreto Anticrisi” è stato convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 28/01/2009 – Suppl. Ordinario n.14. Il testo approvato alla Camera, in particolare l’art. 29 comma 6 rimane invariato. I contenuti del provvedimento per la detrazione del 55%: - per le spese sostenute nel 2008, non si registra alcuna variazione, restano in vigore le regole previste dal Decreto Edifici. L’avente diritto continuerà a detrarre in quota da 3 a 10 anni a seconda dell’opzione iniziale. - per gli interventi che saranno realizzati nel 2009-2010, la documentazione preposta secondo il Decreto dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate. La modulistica e le modalità di invio verranno definite entro 30 giorni dal 29 Gennaio 2009, data di entrata in vigore della Legge. Abrogato il sistema del silenzio dissenso. Le spese che verranno effettuate nel 2009-2010 non potranno essere detratte in quote dal 3 a 10 anni, bensì in 5 rate annuali di pari importo.
Roma, 13 gennaio 2009 Oggetto: Novità D.Lgs Anti-Crisi del Governo in materia di efficienza energetica e detrazione fiscale IRPEF_55%.
Dettagli sugli interventi sui pannelli solari termici, generatori di calore e sistema di distribuzione del fluido termovettore a bassa temperatura. 1 - Ritorno all’automaticità della detrazione, senza tetti di spesa; 2 - L’“istanza” (con silenzio-rifiuto) all’Agenzia delle Entrate, che il DL ha imposto anche per le spese del 2008, viene trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese del 2009 e 2010;
3 - le spese del 2009 e 2010 potranno essere detratte in cinque anni, mentre per quelle del 2008 resta la scelta da tre a dieci anni.
TIPO DI INTERVENTO: INTERVENTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)
COSA DEVE CERTIFICARE L’ASSEVERAZIONE: 1. L’asseverazione deve specificare che:
a) sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. 2. Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW, l’asseverazione deve recare le seguenti ulteriori specificazioni:
a) che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
b) che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;
c) che è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. 3. Per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, l’asseverazione deve specificare che:
a) per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009 (vedi appendice);
b) per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti all’anno 2010 (vedi appendice);
c) che il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate. Nei casi previsti alle lettere a) e b), qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%.
Dott. Ing. Giulio Passarini
.jpg)
Leggi news su argomenti simili
Condividi


